Art. 2.

      1. Il decreto di nomina a guardia particolare giurata e il porto d'armi non possono essere concessi a coloro che hanno subìto condanne per reati contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio dello Stato, anche se non passate in giudicato.
      2. Il decreto di nomina e il porto d'armi sono immediatamente revocati qualora la guardia particolare giurata subisca una condanna per i reati di cui al comma 1.
      3. Le armi, nei casi di cui al comma 2, sono immediatamente riconsegnate al responsabile dell'istituto di vigilanza di appartenenza.